Sab, 17 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Civile › Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale › Capo IV - Delle ipoteche

Art. 2880 · Codice Civile

Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi

Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione ed'interruzione.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2880

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