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Codice Civile
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Art. 2879 · Codice Civile
Rinunzia all'ipoteca
La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipotecaabbiano acquistato il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'articolo 2843.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2879
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