Mer, 14 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Penale › Titolo I - Misure cautelari personali › Capo III - Misure interdittive

Art. 287 · Codice di Procedura Penale

Condizioni di applicabilità delle misure interdittive

1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari,, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 287

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