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Codice Civile
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Art. 2866 · Codice Civile
Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti
Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono stati acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i quali hanno trascritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo titolo. Per esercitare il subingresso deve far eseguire la relativa annotazione in conformità dell'articolo 2843.
Il subingresso non pregiudica l'esercizio del diritto di surrogazione stabilito dall'articolo 2856 a favore dei creditori che hanno un'iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2866
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