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Codice Civile
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Art. 2863 · Codice Civile
Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione
Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.
Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività delle parti.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2863
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