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Codice Civile
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Art. 2862 · Codice Civile
Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo
Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui.
Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2862
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