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Codice Civile
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Art. 2844 · Codice Civile
Azioni e notificazioni
La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.
Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero è cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il quale l'iscrizione è stata presa.
Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2844
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