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Codice di Procedura Penale
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Art. 282 · Codice di Procedura Penale
Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 282
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