Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale › Capo III quater - Del procedimento semplificato di cognizione

Art. 281-terdecies · Codice di Procedura Civile

Decisione

Quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a norma dell'articolo 281 sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l'istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a sé e all'esito si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni. Se una delle parti lo richiede, il giudice procede a norma dell'articolo 275 bis.
La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.
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Testo vigente

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