Portale dei Codici
Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Codice di Procedura Civile › Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale › Capo III quater - Del procedimento semplificato di cognizione
Art. 281-terdecies · Codice di Procedura Civile
Decisione
Quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a norma dell'articolo 281 sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l'istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a sé e all'esito si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni. Se una delle parti lo richiede, il giudice procede a norma dell'articolo 275 bis.
La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.
Versione precedente
(mostra)
(nascondi)
Testo vigente
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 281-terdecies
Nessun contributo cita ancora questo articolo.
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).