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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 281-octies · Codice di Procedura Civile
Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale
Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell'articolo 275 bis.
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fino al 28.02.2023
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