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Codice di Procedura Penale
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Art. 281 · Codice di Procedura Penale
Divieto di espatrio
2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.
2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 281
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