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Codice Civile
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Art. 2808 · Codice Civile
Costituzione ed effetti dell'ipoteca
L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2808
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