Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale › Capo III - Della decisione della causa

Art. 280 · Codice di Procedura Civile

Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio

Con la sua ordinanza il collegio fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto dall'articolo seguente.
Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'articolo 176 secondo comma.
Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 280

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