Ven, 23 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale › Capo III - Del pegno

Art. 2792 · Codice Civile

Divieto di uso e disposizione della cosa

Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento.
In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2792

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