Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

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Codice Civile › Titolo VII - Dello stato di figlio › Capo V - Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità

Art. 279 · Codice Civile

Responsabilità per il mantenimento e l'educazione

In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale nato fuori dal matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti, a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315 bis, sia venuto meno.
L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251.
L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà responsabilità genitoriale.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 279

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