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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 279 · Codice Civile
Responsabilità per il mantenimento e l'educazione
L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251.
L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà responsabilità genitoriale.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 279
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