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Codice di Procedura Civile
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Art. 278 · Codice di Procedura Civile
Condanna generica. Provvisionale
In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 278
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