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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2777 · Codice Civile
Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751 bis nell'ordine seguente:
a) i crediti di cui all'articolo 2751 bis, numero 1;
b) i crediti di cui all'articolo 2751 bis, numeri 2 e 3;
c) i crediti di cui all'articolo 2751 bis, numeri 4 e 5.
I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751 bis.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2777
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