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Codice Civile
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Art. 2765 · Codice Civile
Crediti derivanti dai contratti di mezzadrìa e di colonìa
Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 2764.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2765
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