Dom, 25 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale › Capo II - Dei privilegi

Art. 2765 · Codice Civile

Crediti derivanti dai contratti di mezzadrìa e di colonìa

Colui che concede un fondo a mezzadrìa o a colonìa e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadrìa o a colonìa.
Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 2764.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2765

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