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Codice Civile
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Art. 2757 · Codice Civile
Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola
Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2756.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2757
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