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Codice Civile
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Art. 2756 · Codice Civile
Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2756
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