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Codice di Procedura Civile
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Art. 275-bis · Codice di Procedura Civile
Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio
All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata.
Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 275-bis
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