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Codice Civile
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Art. 273 · Codice Civile
Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di quattordici anni.
Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 273
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