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Codice Civile
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Art. 2716 · Codice Civile
Mancanza dell'atto originale o di copia depositata
In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformità dell'articolo 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticità dell'originale mancante.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2716
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