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Costituzione
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Art. 27 · Costituzione
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte , se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 27
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