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Codice Civile
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Art. 27 · Codice Civile
Estinzione della persona giuridica
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
L'estinzione è dichiarata dalla autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 27
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