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Codice Civile
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Art. 2697 · Codice Civile
Onere della prova
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2697 (1)
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