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Codice Civile
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Art. 269 · Codice Civile
Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.
La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 269
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