Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo I - Della trascrizione › Capo III - Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili

Art. 2687 · Codice Civile

Cessione dei beni ai creditori

Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2687

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