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Codice Civile
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Art. 2683 · Codice Civile
Beni per i quali è disposta la pubblicità
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2683
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