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Codice di Procedura Penale
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Art. 268-bis · Codice di Procedura Penale
Deposito verbali e registrazioni
2. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell’elenco di cui al comma 1, nonché di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
3. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 268-bis
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