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Codice Civile
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Art. 2674 · Codice Civile
Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio
In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2674
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