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Codice Civile
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Art. 2673 · Codice Civile
Obblighi del conservatore
Deve, altresì, permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge.
Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in un pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2673
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