Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

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Codice di Procedura Penale › Titolo III - Mezzi di ricerca della prova › Capo IV - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Art. 266-bis · Codice di Procedura Penale

Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche

1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 266-bis

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