Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
Rivista scientifica di dottrina
e giurisprudenza
revisione tra pari in doppio cieco
3.998 contributi in archivio
245 autori · 20 settori scientifici

Portale dei Codici

Codice Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Civile › Titolo I - Della trascrizione › Capo I - Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Art. 2657 · Codice Civile

Titolo per la trascrizione

La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Le sentenze e gli atti eseguiti in paese estero devono essere legalizzati.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2657

Nessun contributo cita ancora questo articolo.

Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).

Eventi& Bandi