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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2650 · Codice Civile
Continuità delle trascrizioni
Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'articolo 2644.
L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del condividente iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2650
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