Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Penale

Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello stato › Capo I - Dei delitti contro la personalità internazionale dello stato

Art. 265 · Codice Penale

Disfattismo politico

Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
La pena è non inferiore a quindici anni:
1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 265

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