Portale dei Codici
Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2649 · Codice Civile
Cessione dei beni ai creditori
Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2649
Nessun contributo cita ancora questo articolo.
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
