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Codice Civile
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Art. 2646 · Codice Civile
Trascrizione delle divisioni
Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l'atto di opposizione indicato dall'articolo 1113, per gli effetti ivi enunciati.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2646
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