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Codice Civile
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Art. 2641 · Codice Civile
Confisca
Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione die beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2641
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