Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

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Codice Civile › Titolo XI - Disposizioni penali in materia di società e di consorzi › Capo IV - Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali

Art. 2641 · Codice Civile

Confisca

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione die beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2641

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