Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale › Capo II - Dell'istruzione della causa

Art. 264 · Codice di Procedura Civile

Impugnazione e discussione

La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare. Se chiede un termine per la specificazione, il giudice istruttore fissa un'udienza per tale scopo.
Se le parti, in seguito alla discussione, concordano nel risultato del conto, il giudice provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
In ogni caso il giudice può disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 264

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