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Codice di Procedura Civile
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Art. 264 · Codice di Procedura Civile
Impugnazione e discussione
Se le parti, in seguito alla discussione, concordano nel risultato del conto, il giudice provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
In ogni caso il giudice può disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 264
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