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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo XI - Disposizioni penali in materia di società e di consorzi › Capo IV - Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali
Art. 2632 · Codice Civile
Formazione fittizia del capitale
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Testo vigente
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2632
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