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Codice Civile
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Art. 2628 · Codice Civile
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2628
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