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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2621-bis · Codice Civile
Fatti di lieve entità
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2621-bis
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