Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

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Codice Civile › Titolo X - Della disciplina della concorrenza e dei consorzi › Capo II - Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi

Art. 2616 · Codice Civile

Costituzione

Con provvedimento dell'autorità governativa, sentite le corporazioni interessate, può essere disposta anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori tra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione.
Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2616

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