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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2615 · Codice Civile
Responsabilità verso i terzi
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2615
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