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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 2612 · Codice Civile
Iscrizione nel registro delle imprese
L'estratto deve indicare:
1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
2) il cognome e il nome dei consorziati;
3) la durata del consorzio;
4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.
Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2612
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