Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo X - Della disciplina della concorrenza e dei consorzi › Capo II - Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi

Art. 2611 · Codice Civile

Cause di scioglimento

Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
3) per volontà unanime dei consorziati;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'articolo 2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
6) per le altre cause previste nel contratto.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2611

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