Portale dei Codici
Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Codice di Procedura Penale › Titolo III - Mezzi di ricerca della prova › Capo III - Sequestri
Art. 261 · Codice di Procedura Penale
Rimozione e riapposizione dei sigilli
1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.
Testo vigente
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 261
Nessun contributo cita ancora questo articolo.
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).