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Codice di Procedura Civile
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Art. 261 · Codice di Procedura Civile
Riproduzioni, copie ed esperimenti
Egualmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica.
Il giudice presiede all'esperimento e, quando occorre, ne affida l'esecuzione a un esperto che presta giuramento a norma dell'articolo 193.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 261
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