Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo X - Della disciplina della concorrenza e dei consorzi › Capo II - Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi

Art. 2603 · Codice Civile

Forma e contenuto del contratto

Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.
Esso deve indicare:
1) l'oggetto e la durata , 2611, n. 1 del consorzio;
2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione;
7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.
Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.
Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique, od erronee, entro trenta giorni dalla notizia.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 2603

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